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n. 20 novembre 2015
intensivo, dei livelli di
potenza impegnate
effettivamente necessari.
Le informazioni trasmesse
dai distributori all’Autorità
riguarderanno il contenuto
completo della richiesta
di adesione, i consumi
precedenti all’installazione,
i consumi successivi
all’installazione (incluse le
curve orarie di prelievo).
E) Le restrizioni di accesso
alla sperimentazione
non sono tecnologiche
ma funzionali. Possono
cioè rientrare nella
sperimentazione tutte le
tipologie di PDC purché
per uso individuale, mentre
non rientrano quelle
utilizzate come impianto di
riscaldamento centralizzato
dei condomini, dal momento
che a tali impianti non
si applica la tariffa per
utenze domestiche su cui
si concentra l’intervento
tariffario. Tre importanti
eccezioni a questo
principio; l’accesso alla
sperimentazione non è
consentito a:
•sistemi ibridi o combinati
(composti da pompa di
calore + caldaia), nei quali
un generatore funge da
integrazione dell’altro;
•PDC installate prima del
1 gennaio 2008 (la prima
data nella quale tra le
spese detraibili al 55% sono
rientrate espressamente
anche i sistemi di
riscaldamento a PDC);
•PDC con prestazioni
inferiori (in termini di COP
e/o EER) a quelle già
fissate come limite per
sistemi di incentivazione
statale (detrazioni fiscali,
Conto Termico).
F) Le utility del settore
elettrico sono coinvolte
secondo queste modalità:
•i clienti aderenti hanno
il proprio venditore come
unica interfaccia;
•dal 20 giugno 2014 tutti
i venditori sono tenuti a
pubblicare in bolletta due
messaggi informativi sulla
sperimentazione;
•tutte le imprese di
vendita a clienti in
regime di maggior tutela
sono tenuti a offrire la
possibilità di aderire alla
sperimentazione, mentre
le imprese che operano
sul mercato libero possono
scegliere se offrire o meno
tale possibilità ai propri
clienti. Il termine della
sperimentazione è fissato
al 31 dicembre 2015,
perché dal 1 gennaio 2016
è previsto che inizi il nuovo
Periodo Regolatorio per
le tariffe elettriche e non
è quindi oggi prevedibile
quale sarà l’articolazione
delle tariffe per tutti i tipi di
utenti, non solo per quelli
domestici. La delibera
205/2014 prevede in ogni
caso dal 1 gennaio 2016
una ‛clausola di garanzia’
per i clienti aderenti
alla sperimentazione:
o continuerà ad essere
applicata la tariffa D1
perché estesa a tutti i
clienti domestici oppure
verranno definite condizioni
economiche in grado di
garantire uno scostamento
minimo rispetto al
semplice aggiornamento
delle condizioni applicate
durante la sperimentazione
tariffaria.
Primi risultati e conclusioni
La pompa di calore elettrica
non si può certo definire
un’invenzione recente,
ma sicuramente nel corso
degli ultimi vent’anni la
ricerca industriale ha
consentito di migliorarne
progressivamente le
prestazioni e di ampliare
la gamma di prodotti
disponibili sul mercato
anche per i consumatori
domestici. Molte aree
del nostro Paese godono
di un clima che sarebbe
particolarmente adatto
per un utilizzo efficiente
di questo tipo di impianti,
ancora più laddove non
arriva la rete del metano.
L’insieme combinato
di fattori economici
e di un’insufficiente
informazione dei clienti
finali (probabilmente
ancora diffidente sulle
reali prestazioni di queste
macchine) ha fatto sì
che, malgrado i vantaggi
energetici sopra menzionati,
il grado di diffusione di
queste apparecchiature
nelle abitazioni italiane sia
oggi ancora molto limitato,
nonostante le diverse forme
di incentivazione messe
in campo dallo Stato negli
ultimi dieci anni (i certificati
bianchi dal 2005, le
detrazioni fiscali dal 2008 e
il conto termico dal 2013).
Seppure ancora
numericamente limitati, i
primi risultati, relativi ai 700
clienti che hanno aderito
fino al 15 ottobre 2014,
sono già interessanti:
•ben più di metà sia
costituita da impianti di
tipo aria-acqua (di potenza
termica compresa tra 1 e
44 kW);
•2 installazioni su 3 si
trovano in regioni del Nord
Italia (20% in Veneto,
18% in Lombardia, 8%
in Trentino Alto Adige e
altrettante in Piemonte, 7%
in Emilia Romagna ecc.);
•metà ha una potenza
elettrica impegnata pari a
6 kW;
•il 60% dispone in casa
anche di un impianto
fotovoltaico.
L’iniziativa dell’Autorità per
l’energia fin qui descritta
intende dare un contributo
per tentare di superare
entrambe queste barriere,
riducendo quei costi di
gestione che costituiscono
una voce importante nella
valutazione economico-
finanziaria dell’investimento
e raccogliendo dati reali
di funzionamento in molti
diversi contesti, che
potranno forse essere utili
per valutare la fondatezza
o infondatezza delle
diffidenze sopra citate.
L’intervento del regolatore
può tuttavia avere anche
un’altra finalità: stimolare
il mercato della vendita
retail di energia elettrica,
rendendo disponibile un
nuovo servizio tramite
il quale gli operatori del
mercato libero possano
differenziare le proprie
offerte per le famiglie più
sensibili alle tematiche
ambientali; nei primi quattro
mesi sono state ancora
poche le imprese che hanno
mostrato di aver colto
quest’opportunità, ma c’è
tempo perché la situazione
migliori.
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