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n.20 novembre 2015
caratterizzata dalla totale
assenza di progressività
ma, per le ragioni sopra
descritte, finora non è mai
stata applicata ad alcun
cliente.
La struttura progressiva
delle tariffe domestiche
è stata per anni ritenuta
una delle maggiori
responsabilità della scarsa
attrattività economica delle
pompe di calore elettriche
da utilizzare come unico
sistema di riscaldamento
delle abitazioni di
residenza; per questo
tipo di utilizzo intensivo
la spesa energetica è
fortemente influenzata
dalla progressività
perché i consumi elettrici
annui sono elevati
(indicativamente tra
5.000 e 8.000 kWh/anno
in funzione di clima e
dimensione della casa) e
spesso è anche necessario
impegnare una potenza
maggiore di 3 kW. Questo
problema risulta alleviato
ma non risolto dalla
possibilità di allacciare
la PDC ad un secondo
contatore dedicato, ai
cui consumi si applica la
tariffa per utenze in bassa
tensione diverse dalle
domestiche (BTA), come da
parecchi anni consente la
regolazione.
Nel grafico sono
evidenziate le differenze
di spesa annua (al lordo
delle tasse) per clienti con
diverse tariffe, consumi
annui e potenze impegnate:
a seconda dei valori di
potenza impegnata, la
tariffa D1 risulta sempre
più conveniente della BTA
e più conveniente della D2/
D3 per clienti con consumi
superiori rispettivamente a
4.500 o 1.800 kWh/anno.
La sperimentazione tariffaria
Alla luce del quadro sopra
descritto e nel contesto
di una normativa europea
e nazionale che spinge
sempre di più verso
l’incremento dell’efficienza
energetica negli usi
finali e la promozione
delle fonti rinnovabili
termiche, con l’art.8 della
delibera 607/2013/R/
eel l’Autorità ha deciso
di avviare un’iniziativa
sperimentale che consenta
di applicare la tariffa non
progressiva D1 ad un
sottoinsieme di clienti
domestici ritenuti ‛alto
consumanti ma virtuosi’,
poiché utilizzano solamente
una pompa di calore
elettrica per riscaldare
la propria abitazione
principale. Scopo di questa
sperimentazione è anche
quello di raccogliere
elementi utili per definire i
criteri con i quali procedere
alla definizione delle
nuove tariffe elettriche
che verranno applicate
nel quadriennio 2016-
2019 (Quinto Periodo
Regolatorio).
I dettagli relativi alle
modalità attuative di questa
sperimentazione sono stati
definiti con la delibera
205/2014/R/eel e con la
successiva determina
9/2014-Diuc.
Le disposizioni contenute
in questi provvedimenti
delineano i seguenti
elementi chiave della
sperimentazione:
- adesione volontaria dei
clienti;
- limitazione ai soli clienti
domestici che utilizzano
pompe di calore elettriche
nell’abitazione di residenza
come unico sistema di
riscaldamento individuale
delle proprie abitazioni;
- applicazione della tariffa
D1;
- nessuna necessità di
installare un nuovo punto di
prelievo dedicato alla PDC;
- sistema di monitoraggio
dei consumi elettrici;
- nessuna limitazione
tecnologica (né sul tipo di
PDC né sul tipo di impianto
di distribuzione/emissione
del calore);
- differente coinvolgimento
per venditori sul mercato
libero e in maggior tutela.
Alcuni di questi elementi
meritano un’illustrazione
più diffusa:
A) l’adesione è volontaria e
non automatica sia perché,
come abbiamo già visto, la
tariffa D1 non conviene a
tutti, sia perché distributori
e venditori non avrebbero
oggi alcun modo per
identificare autonomamente
i clienti che utilizzano PDC
nella propria abitazione;
B) la limitazione basata sul
tipo di utilizzo della PDC
deriva dall’intento di:
•applicare - per ora - la
tariffa D1 solamente
agli utenti il cui livello di
consumo è influenzato in
modo determinante da un
utilizzo virtuoso del vettore
elettrico;
•evitare che la rimozione
della struttura progressiva
delle tariffe possa
involontariamente favorire
utilizzi non razionali
dell’energia elettrica;
•evitare che aderiscano
opportunisticamente
utenti con alti livelli di
consumo annuo e dotati
di una piccola PDC (o di
un semplice climatizzatore
estivo reversibile) utilizzata
a fini di integrazione nelle
mezze stagioni;
C) non obbligare i clienti ad
installare un nuovo punto di
prelievo al quale allacciare
la PDC deriva da queste
considerazioni:
•la presenza di un
contatore dedicato alla
sola PDC consentiva
di contabilizzarne
separatamente i consumi
e di applicare solo a
questi una tariffa non
progressiva (come la tariffa
BTA); questa necessità
di separazione risulta
invece meno pressante
in situazioni quali quelle
sopra descritte (requisito di
residenza e di unicità del
sistema di riscaldamento),
nelle quali i consumi
delle PDC risultano
preponderanti sul totale;
per favorire la diffusione di
apparecchiature efficienti è
bene mantenere contenuti i
costi fissi iniziali;
D) i clienti aderenti sono
sottoposti a monitoraggio
dei propri consumi elettrici
al fine di analizzare
i risultati di questa
sperimentazione tariffaria
dal punto di vista del grado
di diffusione (attuale e
futuro) delle PDC, degli
effettivi consumi elettrici
(annuali e stagionali)
associati al loro utilizzo
tariffe