RMO_242
26 rmo marzo 2022 Italia o in un altro Paese. I controlli serviranno a verificare che la società distaccante sia concretamente ed economicamente attiva nel Paese in cui è stabilita, e che i lavoratori svolgano la loro attività economica principale nel Paese di origine. Attenzione alla prescrizione. Nel distacco transnazionale di lavoratori italiani da parte delle nostre aziende in Europa, è sempre opportuno verificare attentamente le prescrizioni di ciascuno stato in tema di Direttiva 2014/67. I controlli sono infatti molto severi anche all’estero, ed è in particolare ne- cessario verificare sempre se è necessaria la dichiarazione preventiva di invio, gli obblighi relativi alla nomina di un rap- presentante domiciliato, incaricato di tenere i contatti con le autorità locali, e munire sempre i lavoratori di un time sheet compilato giornalmente. “Questi adempimenti risultano pur- troppo ancora non osservati dalla totalità delle imprese ita- liane - dice Arletti -, e la loro non osservanza può produrre effetti sanzionatori disastrosi per un’azienda. A tal riguardo voglio richiamare l’attenzione in particolare sulla prescrizione: lo Stato estero ha infatti diritto a sanzionare le nostre aziende per la mancata osservanza degli adempimenti del caso - di- chiarazione preventiva, nomina del rappresentante, ma anche per quelli connessi alla Direttiva 2018/957 su allineamento sa- lariale e Modello A1 - per un termine di prescrizione minimo di due anni, che varia a seconda dei Paesi arrivando fino a cinque anni per la Francia. Ciò significa che l’ispettore può retrocedere a sanzionare per un periodo minimo di due anni l’azienda per ogni singolo cantiere non correttamente dichia- rato”. I casi di violazioni sono quindi sempre più frequenti, a causa della non conoscenza degli obblighi vigenti, e varie sono le situazioni per cui si può essere scoperti: in caso di infortu- nio, per denuncia da parte delle associazioni sindacali estere o anche, e soprattutto, in casi fortuiti in cui un ispettore scopre lavoratori non dichiarati di un’azienda nel cantiere estero nel momento in cui si reca nello stesso per controllare lavoratori di concorrenti o collaboratori che hanno fatto la dovuta co- municazione. Lavoratori interinali. Dal 2 novembre 2021 sono interve- nute novità sostanziali anche sull’utilizzo di lavoratori som- ministrati da parte di service esteri. La fattispecie è quella dei distacchi a catena in ingresso, regolata dal D.Lgs 136/2016 mo- dificato dal D.Lgs. 122/2020, per cui questi lavoratori riman- gono distaccati dall’agenzia interinale in entrambi gli anelli della catena. La normativa introdotta in Italia è in particolare tra le più stringenti in Europa, ponendo adempimenti com- plessi a carico di tutti gli attori del cantiere: service, azienda utilizzatrice e impresa che riceve il lavoratore somministrato. “Anche nel caso in cui un’azienda italiana invii lavoratori all’e- stero impiegando lavoratori somministrati - spiega Arletti -, è stato chiarito che, mentre un tempo gli obblighi principali (dichiarazione preventiva, allineamento salariale e così via) erano a carico dell’agenzia di somministrazione, oggi vi è una responsabilità solidale e anzi principale a carico dell’azienda somministrata. Questa deve pertanto avvertire la società inte- rinale di tutta una serie di dati relativi al cantiere estero, come il luogo di esecuzione della prestazione e il contratto nazio- nale di lavoro applicabile, ogni qualvolta invii lavoratori. Con un nuovo obbligo che è pari a quello dell’agenzia. L’utilizzo di service estero, se comprende l’impiego di lavoratori sommini- strati, diviene quindi un cantiere da trattare a parte, con nuovi complessi adempimenti a carico di tutti i soggetti che devono essere dimostrati, catalogati e documentati in caso di controlli da parte delle autorità”. Lavoratori extra-comunitari. Caso ancora diverso è l’uti- lizzo di service di una propria filiale o di un’azienda stabilita in uno dei Paesi membri dell’UE che a sua volta impiega lavo- ratori extra-comunitari. Una prima distinzione va qui fatta tra lavoratori considerati soggiornanti di lungo periodo e quelli INCHIESTA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4NjYz