PO 449

progettare 449 • ottobre 2022 45 commercial agents property & casualty in Helvetia Assicurazioni -. Questo fa subito capire che non è considerato ‘produttore’ solo quello del bene complesso finale, ma anche chi produce ognuno dei suoi com- ponenti”. Ne discende pertanto un principio di responsabilità solidale, che in caso di danni a terzi da difetto di prodotto rende complessa l’individuazione del soggetto imputabile, per cui anche i produttori delle singole parti che compongono il prodotto difettosopossonoessere chiamati a rispon- dere del danno, salvo poi potersi rifare sugli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel processo produttivo. Produttore è poi considerato non solo il fabbricante del pro- dotto finito o di una delle sue componenti, odellematerieprime,ma anche chi appone sul prodotto magari fabbricato da terzi il proprio marchio, o altro segno distintivo, così come pure l’importatore nell’Unione Europea o il fornitore stesso, qualora da parte del consumatore finale non fosse possibile identificare il produttore, e qualo- ra ne facesse richiesta non venisse fornita la generalità entro un periodo stabilito in tre mesi. Difetto e responsabilità Quanto al prodotto difettoso, questo viene identificato come quel prodotto che non offre la sicurezza che dovrebbe, tenendo conto anche del modo in cui è stato messo in circolazione, della sua presentazione, delle caratteristiche, delle istruzioni e delle avvertenze d’uso fornite.“Difettodi prodot- to non è pertanto solo quello di fabbrica- zione, ma potrebbero essere considerate difetto di prodotto anche ad esempio delle istruzioni non precise sul suo utilizzo, o una presentazione non veritiera delle sue carat- teristiche”, spiegaSonzini. La responsabilità del produttore è quindi una ‘responsabilità presunta’, il che significa che è sufficiente che il terzo danneggiato provi il difetto, il danno e il nesso di causalità tra i due. Il pro- duttore per esimersi dalla responsabilità deve dimostrare una tra queste prerogati- ve: di non aver mai messo in circolazione il bene, e con messa in circolazione del bene si intende il momento in cui il bene viene consegnato - all’acquirente, all’utilizzatore o anche allo spedizioniere -, trasferendo di fatto il potere sul bene a favore di un terzo. Il produttore può inoltre dimostrare di aver costruito solo un componente del prodot- to complesso, e che il difetto dipende da una errata progettazione o fabbricazione di questo. Vi è altresì il difetto dovuto alla necessità di rispettare norme giuridiche imperative, anche se si tratta di un criterio teorico in quanto l’omologazione se obbli- gatoria non esonera in realtà il produttore. Ancora, è possibile dimostrare che il difetto non esisteva al momento della sua messa in circolazione, e quindi potrebbe essere stato causato ad esempio da cattiva ma- nutenzione, da una riparazione difettosa o da una manipolazione da parte di terzi, finanche da parte del danneggiato stesso. Infine, il produttore può dimostrare che lo stato dell’arte non consentiva di conoscere il difetto al momento della produzione (es. il caso dell’amianto, inizialmente conside- rato innocuo e poi rivelatosi cancerogeno). “Diverse sono quindi le conseguenze per un’impresa in caso di sinistro da difetto di prodotto - prosegue Sonzini -: l’azienda subisce sicuramente undanno economico, che può constare nel risarcimento verso i terzi danneggiati, in eventuali spese di ritiro del prodotto dal mercato se ritenuto necessario, nelle spese legali e peritali per accertamento del sinistro, e in eventuali costi e perdite dovuti in alcuni casi alla interruzione di attività. Oltre poi al danno di reputazione e alla possibile perdita di quote di mercato”. Giuseppe Sonzini è responsabile commercial agents property & casualty in Helvetia Assicurazioni.

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