PO 445

progettare 445 • aprile 2022 23 l’importazione direttamente presso i ma- gazzini dell’impresa stessa”, ricorda ancora Morichetti. L’operazione doganale, infatti, viene effettuata direttamente presso i ma- gazzini di arrivo e partenza della propria azienda senza l’intervento della dogana. La dichiarazione doganale (bolla doganale) viene stampata direttamente in azienda e la si invia telematicamente alla dogana di competenza. La dogana restituisce, con lo stesso mezzo, l’esito in tempo reale e la merce e già sdoganata. Per l’esportazione invece, la dogana di uscita restituisce diret- tamente la chiusura del MRN (visto uscire). In questo modo il vettore non deve più fermarsi alla dogana e la merce arriva direttamente ai magazzini dell’azienda. Lo sdoganamento avviene in 5 minuti e dazio e IVA si pagano con dilazione di 30 giorni, con bonifico bancario, direttamente alla dogana. Con i depositi doganali (vedi box) il vantaggio principale è dato dal fatto che non c’è passaggio di proprietà e quindi non si pagano dazi o IVA finché il bene non viene estratto effettivamente, anche se ciò avviene poco alla volta. “La zona doganale invece serve solo per i pochi minuti neces- sari a far passare la bolla doganale - con- clude Morichetti -. Si tratta di un sistema per cui l’azienda trasmette i documenti alla dogana per ottenere, praticamente in tempo reale, il cosiddetto svincolo”. L’impatto della Brexit All’inizio del 2022 sono entrate in vigore in toto le norme previste dalla Brexit che avrebbero già dovuto essere applicate nel 2021 ma che sono state posticipate a causa del Covid. Si tratta, in questo caso, di importazione o esportazione a tutti gli effetti fatto salvo l’accordo di libero scam- bio sottoscritto da UE e UK, in forza del quale le merci ‘di origine preferenziale’, come tali correttamente auto-dichiarate dagli esportatori, beneficiano degli effetti dell’area di libero scambio con dazi di im- port pari a zero. “Tutto ciò ha scatenato la corsa alla banca dati REX la cui iscrizione è obbligatoria per poter godere di questi benefici”, spiega ancora Carmela Massaro. Il sistema degli esportatori registrati su cui basa questo meccanismo si fonda appun- to sul principio dell’autocertificazione da parte degli operatori, che sono chiamati a produrre essi stessi le cosiddette dichia- razioni di origine. Per essere autorizzato a stilare una dichiarazione di origine, un operatore economico dovrà però chiedere alle proprie autorità competenti di essere registrato nell’apposita banca dati (REX). Il sistema REX può essere utilizzato per registrare operatori economici in Paesi che beneficiano di trattamenti tariffari pre- ferenziali concessi dall’UE, ma anche per registrare esportatori dell’UE, specie ai fini del cumulo dell’origine con tali Paesi o per esportare merci in un Paese che concede un trattamento tariffario prefe- renziale all’UE.

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