PO 444
50 progettare 444 • marzo 2022 INCHIESTA in quanto periodi più prolungati possono dare adito a ulteriori controlli da parte delle autorità britanniche. Per attività di lungo periodo sono disponibili altri visti come lo Skilled worker, l’Intra-company transfer o il Temporary worker. Agevolazioni ai trasfertisti Interessante in tema di trasferte sono le agevolazioni fiscali previste dal Regime Impatriati, introdotto a decorrere dal 2016 e ridisegnato e potenziato con disegno legislativo del 30 aprile 2019. L’agevo- lazione riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e in possesso di due requisiti fondamentali: non essere stati residenti fiscali in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e impegno a mantenere la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni di imposta. Occorre inoltre che l’attività lavorativa avvenga in prevalenza sul territorio ita- liano. L’agevolazione ha una durata di cinque anni e prevede una riduzione del reddito imponibile di lavoro dipendente dal 70 al 90%, a seconda della Regione di trasferimento. Per lavoratori con al- meno un figlio minorenne a carico e che acquistino almeno una unità immobiliare residenziale in Italia è poi applicabile una ulteriore estensione di cinque anni dell’agevolazione. L’esenzione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia varia in tal caso dal 50 al 90% in base al numero di figli a carico. Le aziende possono sfruttare il Regime Impatriati a loro vantaggio, ad esempio offrendo un salario lordo inferiore, a parità di netto, rispetto a quello che potrebbero offrire con tassazione ordinaria. Oppure stipula- re un contratto di lavoro basato sul netto del dipendente, consapevoli che per tutta la durata dell’agevolazione il costo per l’azienda sarà notevolmente ridotto. Attività degli agenti Un’ultima notevole novità tocca infine tutte le aziende che hanno agenti di- pendenti o indipendenti che svolgono attività di commercializzazione dei loro prodotti all’estero. “È qui in corso una trasformazione epocale che stringe le maglie dei controlli sulle attività degli agenti all’estero, aprendo scenari peri- colosi per le aziende - spiega Arletti -. Si tratta di una riforma intervenuta di recente dell’articolo 5 del modello Ocse: questo fino a oggi comportava che per tassare i profitti derivanti dalla commer- cializzazione all’estero di un macchinario da parte di funzionari dell’azienda occor- reva dimostrare la firma a conclusione dei contratti. Il nuovo modello Ocse dice che non sarà più necessaria la firma, ma sarà sufficiente per le autorità este- re dimostrare che il commerciale abbia svolto la parte principale dell’attività di negoziazione sul contratto medesimo”. La procedura è quindi discrezionale, po- tendo considerare elementi oggettivi co- me mail e documentazione cartacea ma anche situazioni soggettive dell’agente, come la sua abituale presenza nello Stato estero. La nuova interpretazione della determinazione di stabile organizzazione personale dei commerciali è già applicata in Cile, Uruguay, Colombia, Giamaica, Hong Kong e parzialmente in Romania. “Per gli altri Paesi con cui l’Italia ha sta- bilito accordi bilaterali contro le doppie imposizioni accadrà che tutte le vecchie convenzioni verranno modificate da un nuovo strumento dell’Ocse chiamato MLI - Multilateral Instrument, che consente di rettificare le vecchie convenzioni senza doverle sottoscrivere nuovamente. Lo strumento in Italia non è ancora stato applicato, ma quando ciò accadrà provve- deremo con Federmacchine a informarne le aziende, in quanto comporterà serie conseguenze per tutte le realtà che ne- goziano la vendita di macchinari in Paesi come la Germania o la Francia”. @marcocyn
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