PO 444

progettare 444 • marzo 2022 49 ancora è il caso di lavoratori extra-co- munitari senza permesso di soggiorno assunti da un’azienda con sede in UE, per i quali è pure possibile ottenere un permesso di lavoro ma con una pratica più snella: il permesso è infatti sostituito da una comunicazione da parte dell’im- presa italiana alle autorità italiane, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Comunicazione in cui vanno comunque forniti vari dati obbligatori (identità del committente, nomina di un responsabile per l’appalto e di un responsabile per la sicurezza, dati dell’impresa appaltatrice estera, dati del contratto di appalto, nomi- nativi e dati dei lavoratori). Adempimenti che complicano molto questo scenario, per cui il consiglio per le aziende è di ve- rificare sempre la presenza di questi lavo- ratori, in quanto le eventuali sanzioni e le responsabilità penali di favoreggiamento all’immigrazione clandestina ricadono sul committente. Trasferte in USA e UK Una grossa novità riguarda l’abolizione dall’8 novembre scorso del NIE, National interest exception, autorizzazione che per- metteva di superare le restrizioni di viaggio verso gli USA dovute alla pandemia. Oggi è possibile tornare a viaggiare per lavoro negli Stati Uniti senza richiedere particolari autorizzazioni, se non il possesso di un Visto B1, solitamente per attività com- merciali, o di un normale Esta. Restano naturalmente gli adempimenti relativi al Covid: sul tema, le regole sono in continuo aggiornamento per ogni Paese, per cui è possibile consultare le apposite Schede Paese che Federmacchine aggiorna ogni 15 giorni in collaborazione con gli esperti dello Studio Arletti & Partners. “In tema di visti ci sono importanti novità anche nel Regno Unito post-Brexit - dice quindi Arletti -, dove gli interventi dei tecnici sono regolati fra gli altri dallo Standard Visitor Visa. Relativamente a questo, era stato fatto un chiarimento per cui le autorità di frontiera avrebbero accettato solo in- terventi tecnici svolti da aziende fornitrici dellemacchine, e non da aziende terze. Dal 6 ottobre scorso la normativa britannica è stata aggiornata, per cui oggi sonopreviste attività di installazione, riparazione e ma- nutenzione anche da parte di dipendenti di società terze in regime di subappalto. Non serve quindi più vi sia un contratto diretto con l’azienda britannica, ma il regime di subappalto deve essere entrato in vigore e stato reso noto alla data del contratto di vendita principale”. Inoltre, sebbene lo StandardVisitor consenta un soggiorno in UKfino amassimo sei mesi, è consigliabile non trattenersi oltre 30 giorni a trasferta, Francia, Spagna e Romania Sono diversi i Paesi dell’UE in cui ultimamente sono aumentate espo- nenzialmente la quantità e la frequenza dei controlli ispettivi, e gli Stati più attivi sotto questo prospetto sono Francia, Svizzera, Spagna, Polonia e Romania. Per quanto riguarda la Francia, la prima documentazione controllata dall’ispettorato del lavoro è tesa a verificare la genuinità del distacco, e quindi contrattualistica, misure camerali delle società coinvolte, dati e documenti dei legali rappresentanti. Si procede quindi ai documenti dei lavoratori coinvolti. La Spagna sposta il focus invece sulle condizioni di sicurezza, sia del cantiere che in termini di formazione impartita al dipendente, quindi certificati di idoneità e di formazione presenti al momento della trasferta. Infine, per le ispezioni in Romania va segnalato che la documentazione nella maggior parte dei casi va consegnata tramite appuntamento, e tradotta. È quindi importante avere un persona in loco che possa rappresentare l’azienda davanti all’ispettorato del lavoro.

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