PO 444
48 progettare 444 • marzo 2022 INCHIESTA esteri. La fattispecie è quella dei distacchi a catena in ingresso, regolata dal D.Lgs 136/2016 modificato dal D.Lgs. 122/2020, per cui questi lavoratori rimangono distac- cati dall’agenzia interinale in entrambi gli anelli della catena. La normativa introdotta in Italia è in particolare tra le più stringenti in Europa, ponendo adempimenti com- plessi a carico di tutti gli attori del cantiere: service, azienda utilizzatrice e impresa che riceve il lavoratore somministrato. “Anche nel caso in cui un’azienda italiana invii lavoratori all’estero impiegando lavoratori somministrati - spiega Arletti -, è stato chiarito che, mentre un tempo gli obbli- ghi principali (dichiarazione preventiva, allineamento salariale e così via) erano a carico dell’agenzia di somministrazione, oggi vi è una responsabilità solidale e anzi principale a carico dell’azienda sommini- strata. Questa deve pertanto avvertire la società interinale di tutta una serie di dati relativi al cantiere estero, come il luogo di esecuzione della prestazione e il contratto nazionale di lavoro applicabile, ogni qual- volta invii lavoratori. Conunnuovoobbligo che è pari a quello dell’agenzia. L’utilizzo di service estero, se comprende l’impiego di lavoratori somministrati, diviene quindi un cantiere da trattare a parte, con nuovi complessi adempimenti a carico di tutti i soggetti che devono essere dimostrati, ca- talogati e documentati in caso di controlli da parte delle autorità”. Lavoratori extra-comunitari Caso ancora diverso è l’utilizzo di service di una propria filiale o di un’azienda stabi- lita in uno dei Paesi membri dell’UE che a sua volta impiega lavoratori extra-comu- nitari. Una prima distinzione va qui fatta tra lavoratori considerati soggiornanti di lungo periodo e quelli no. I primi sono i lavoratori extra-comunitari attualmente residenti in un altro Stato dell’Unione che hanno ottenuto il permesso di soggiorno illimitato. Questi possono essere utilizzati in Italia senza problemi per trasferte brevi, ovvero inferiori a 90 giorni secondo nor- me Schengen, ivi compreso il conteggio dei giorni trascorsi nel periodo in altri Paesi UE. Per periodi superiori è invece necessario richiedere un permesso di lavoro. Resta l’obbligo di rendere una dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, anche per trasferte di breve durata. “Lo scenario si complica per lavoratori extra-comunitari non in possesso di permessi di soggiorno di lungo periodo - spiega Arletti -. A questi lavoratori, assunti da un’azienda con sede al di fuori dell’UE, si applica la normativa di immigrazione italiana (D.Lgs. 286/1998, Art. 27 lettera i), che consente di ottenere un permesso di lavoro laddove vi sia un contratto di appalto stipulato tra l’azienda distaccante e l’azienda italiana”. Diverso Trasferte in Austria Recenti aggiornamenti hanno portato modifiche nella trasposizione della Direttiva 957/2018 per le trasferte in Austria: la prima riguarda la notifica di distacco che può essere unica anche per più cantieri, a patto che la durata complessiva della trasferta sia inferiore a una settimana. Viene poi approfondita la definizione di service agreement, documento di cui il trasfertista deve tenere copia da esibire in caso di controlli. Sono inoltre state ammorbidite le modalità di presentazione del Modello A1, per cui se anche non disponibile al momento del con- trollo è possibile presentare documentazione o prova dell’avvenuta richiesta, in inglese o in tedesco. Inoltre viene introdotta la possibilità di presentare anche in inglese la documentazione a prova della remunerazione e dell’avvenuto allineamento salariale. Infine, è stata ammorbidita la struttura san- zionatoria, con eliminazione di un importo minimo di sanzione e introduzione di un tetto massimo.
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